1. Allo scopo di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge, l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia economica e popolare previsti dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata in:
a) comuni con popolazione residente non inferiore a 40 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) comuni compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) comuni che presentano gravi problematiche abitative ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
1. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente legge i soggetti:
a) che contraggano matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data
b) che si trovino nella condizione di vedovanza, con uno o più figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di figli ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.
2. Per fruire dei benefìci di cui alla presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere entrambi superato, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 23.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 3 ed a 28.000 euro per il beneficio di cui all'articolo 4.
3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 1.300 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 3. Tale ammontare è di 2.600 euro qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulano, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione, per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 2.600 euro.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché con quello di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si applica la riduzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 37 del medesimo testo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, possono essere prorogati i termini di cui al comma 1.
1. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa un fondo speciale con gestione
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti Spa maggiorato degli oneri di commissione a favore delle banche eroganti, che non potranno comunque essere superiori allo 0,5 per cento;
c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 75.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri
1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2006 e in 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e